Di seguito si allega il Testo Unificato Malattie Rare che elenca tutti gli articoli volti a salvaguardare la salute di tutte le persone che sono affette da malattie rare.
A.C. 1317 Bologna – Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare A.C. 164 Paolo Russo – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e per la loro cura; A.C. 1666 De Filippo – Norme per il sostegno della ricerca, della produzione dei farmaci orfani nonché della cura delle malattie rare e in favore delle famiglie con bambini affetti da tali malattie; A.C. 1907 Bellucci – Riconoscimento della sindrome di Sjögren primaria come malattia rara nonché disposizioni per la cura delle persone affette da essa e per la promozione della ricerca sulle malattie rare. AC 2272 Panizzut ± Norme per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca su di esse
Art. 1. (Finalità) – Panizzut 1. La presente legge ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire: a) l’uniformità della erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani b) l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell’elenco delle malattie rare c) il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; d) il sostegno alla ricerca.
Art. 2. (Definizione di malattie rare) – Bologna/De Filippo 1. In conformità al Regolamento CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, sono definite rare le malattie, comprese quelle di origine genetica, che comportano una minaccia per la vita o sono cronicamente debilitanti e che presentano una bassa prevalenza tale da richiedere un particolare impegno congiunto per combatterle al fine di prevenire una morbilità significativa o una mortalità prematura, ovvero una rilevante riduzione della qualità della vita o del potenziale socio-economico delle persone. 2. Ai fini della presente legge, per bassa prevalenza delle malattie rare si intende una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila. Nell’ambito delle malattie rare sono comprese anche le malattie ultra rare, caratterizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 536/2014 da una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila. 3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora in sede di Unione europea, con apposito atto, siano modificati i criteri per l’individuazione delle malattie rare e ultra rare al fine di comprendere un più alto numero di patologie, tali criteri, entro tre mesi, sono resi esecutivi in Italia con decreto del Ministero della salute.
Art. 3. (Definizione di farmaco orfano) – Bologna/De Filippo
In conformità ai criteri stabiliti dall’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, un farmaco è definito orfano se:
a) è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un’affezione che comporta una minaccia
per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nel
momento in cui è presentata la domanda di assegnazione della qualifica di farmaco orfano, oppure se
è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un’affezione che comporta una minaccia per la vita, di un’affezione seriamente debilitante, o di un’affezione grave e cronica, ed è poco probabile
che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale farmaco sia così redditizia da
giustificare l’investimento necessario;
b) non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, di profilassi o di terapia delle affezioni di cui alla
lettera a) autorizzati o, se tali metodi esistono, il farmaco ha effetti benefici significativi per le persone
colpite da tali affezioni.
Art. 4. (Livelli essenziali di assistenza per le malattie rare) – Bologna/Russo/Panizzut/De Filippo
Art. 5. (Trattamenti con farmaci, dietetici, parafarmaci, galenici e dispositivi medici). – Russo
Art. 6. (Riadattamento, mantenimento, potenziamento e supplemento di funzioni e di attività delle
persone affette da malattie rare). – Russo
Art. 7. (Cure palliative). – Russo
Art. 8. (Assistenza farmaceutica) – Bologna/De Filippo
Art. 10. (Disposizioni per assicurare l’immediata disponibilità dei medicinali orfani e la gratuità
delle prestazioni) – Panizzut/Bologna/Russo/De Filippo
Art. 11. (Benefìci previdenziali per i soggetti che assistono un minore affetto da una malattia rara)
– De Filippo
Art. 12. (Contributi per il sostegno della genitorialità) – De Filippo
Art. 13. (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie dei minori affetti da malattie rare) –
De Filippo
Art. 14. (Inserimento sociale delle persone affette da malattie rare). – Russo
1.Le pubbliche amministrazioni provvedono all’attivazione di adeguati interventi per favorire
l’inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di
lavoro.
2.Il diritto all’educazione dei minori affetti da malattie rare è garantito per ogni ordine e grado
scolastico.
Art. 15. (Centro nazionale per le malattie rare) – Bologna/De Filippo/Pannizzut/Russo
Art. 16. (Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare). Panizzut /Russo/Bellucci
Art. 17. (Compiti del Comitato). Panizzut /Russo/Bellucci
Art. 18. (Piano nazionale delle malattie rare). Panizzut/Russo
Art. 19 (Reti di assistenza per le malattie rare). – Russo
Art. 20 (Elementi componenti le reti di assistenza per le malattie rare). – Russo
Art. 21. (Compiti delle reti verticali per le malattie rare). – Russo/Bologna
Art. 22. (Compiti delle reti orizzontali di assistenza per le malattie rare). – Russo
Art. 23. (Compiti dei centri regionali e interregionali di coordinamento). – Russo
Art. 24. (Flussi informativi delle reti di assistenza per le malattie rare). – Russo
Art. 25. (Rappresentanza delle persone affette da malattie rare) – Panizzut
Art. 26. (Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca nel settore delle malattie rare) – Bologna /De Filippo /Russo 1. Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo nazionale per la ricerca nel settore delle malattie rare, di seguito denominato «Fondo». 2. Su parere del Centro nazionale per le malattie rare, il Fondo è destinato alle seguenti attività: a) studi preclinici e clinici promossi nel settore delle malattie rare; b) studi osservazionali e registri di uso compassionevole di farmaci non ancora commercializzati in Italia; c) programmi di sorveglianza su farmaci orfani e su altri trattamenti innovativi immessi in commercio sulla base di ipotesi biologiche e di evidenze iniziali di efficacia, ma privi di conoscenze certe sulla efficacia e sulla sicurezza del loro uso a medio e a lungo termine. 3. Il Fondo è finanziato con il 20 per cento delle quote versate dalle industrie farmaceutiche per le procedure di registrazione e di variazione dei prodotti medicinali e con eventuali contributi di soggetti, singoli o collettivi, pubblici o privati. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di finanziamento del Fondo. 12 Art. 27. (Incentivi per le imprese) – Bologna/Russo/De Filippo 1. Al fine di favorire la ricerca clinica e preclinica finalizzata alla produzione dei farmaci orfani, ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che investono in progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati si applica un sistema di incentivi fiscali per le spese sostenute per l’avvio e per la realizzazione di tali progetti. 2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di usufruire degli incentivi fiscali di cui al medesimo comma, inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell’economia e delle finanze il protocollo relativo alla ricerca del farmaco orfano con la relativa qualifica di malattia rara assegnata dal Comitato per i medicinali orfani dell’EMA. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. 4. Le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono accedere agli incentivi stabiliti dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001. Le richieste sono approvate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro sei mesi dalla data della loro presentazione. L’ammissione agli incentivi previsti o l’eventuale esclusione sono comunicati ai soggetti richiedenti, entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa richiesta, in forma scritta. In caso di esclusione, la comunicazione contiene in dettaglio le motivazioni. Lo stesso progetto di ricerca, opportunamente modificato, può comunque essere ripresentato. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, che per ciascuna delle tipologie delle attività di cui al comma 21 dell’articolo 5 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, siano concesse eventuali ulteriori agevolazioni. Art. 28. (Consorzi regionali per la ricerca clinica nel settore delle malattie rare) – Bellucci 1. Allo scopo di facilitare l’organizzazione di studi clinici nel settore delle malattie rare, le regioni istituiscono consorzi regionali o interregionali di ricerca a cui possono partecipare le università, i centri di ricerca, i centri interregionali per le malattie rare istituiti ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 18 maggio 2001, n. 279, le aziende sanitarie, i centri diagnostici ospedalieri accreditati, le aziende farmaceutiche, le associazioni professionali sanitarie, le associazioni dei pazienti e le organizzazioni di volontariato. 2. I consorzi di cui al comma 1 sono strutture senza scopo di lucro, hanno personalità giuridica propria, si dotano di uno statuto e svolgono le proprie funzioni utilizzando finanziamenti pubblici e privati. Art. 29. (Accesso ai finanziamenti pubblici per la ricerca). – Russo 1. Il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni provvedono a introdurre la materia delle malattie rare nei rispettivi bandi di concorso per la ricerca. 2. In ciascun bando di concorso per la ricerca di cui al comma 1, alla materia delle malattie rare è riservato un finanziamento non inferiore al 15 per cento della somma totale. 3. Le ricerche finanziate ai sensi del presente articolo sono equamente distribuite tra ricerca di base e molecolare, ricerca clinica e ricerca traslazionale. 13 Art. 30. (Aggiornamento professionale). – Russo 1. Gli operatori del Servizio sanitario nazionale, tenuti a maturare i crediti dell’educazione continua in medicina (ECM), a decorrere dal primo giorno dell’anno solare successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, includono nel loro programma di aggiornamento professionale una quota non inferiore al 10 per cento dei crediti da maturare annualmente in attività riguardanti aspetti dell’assistenza e la presa in carico delle persone affette da malattie rare. 2. Le regioni, nell’ambito della formazione medica obbligatoria per i medici di medicina generale, per i pediatri di libera scelta e per gli specialisti membri delle commissioni per l’accertamento dell’invalidità e delle commissioni mediche di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, riservano non meno del 10 per cento delle loro attività annuali all’organizzazione e al funzionamento delle reti di assistenza per le malattie rare e alla presa in carico delle persone affette da malattie rare. 3. I crediti dell’ECM, se maturati in corsi di formazione riguardanti le malattie rare, hanno un valore maggiorato del 50 per cento. Art. 31. (Informazione sulle malattie rare). – Russo 1. Il Ministero della salute promuove azioni utili a dare un’informazione tempestiva e corretta ai pazienti e ai loro familiari, nonché a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie rare. 2. I centri di coordinamento regionali e interregionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di strumenti adeguati, preferibilmente linee telefoniche dedicate, siti web e sistemi di dialogo via e-mail, al fine di fornire le informazioni necessarie per accedere e per utilizzare in modo ottimale le reti regionali e interregionali di assistenza per le malattie rare da loro coordinate e per orientare le persone affette da tali malattie anche rispetto alle offerte assistenziali organizzate da regioni diverse da quella di rispettiva residenza. 3. Il Ministero della salute, sentito il Comitato nazionale per le malattie rare di cui all’articolo 16, attua periodiche campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle malattie rare. 4. Il Ministero della salute promuove, con modalità stabilite mediante appositi regolamenti, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, le azioni svolte dalle associazioni delle persone affette da una malattia rara e dei loro familiari per creare e per gestire sportelli locali di informazione alle persone affette da malattie rare e ai loro familiari.
Art. 32. (Disposizioni finanziarie) De Filippo/ Russo 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a………….., si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.