Ai sensi della normativa vigente, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18 o ultrasessantacinquenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai fini previdenziali, per avere diritto ad una provvidenza economica erogata dall’INPS, è necessario che il cittadino abbia un’invalidità pari o superiore al 74%, se maggiorenne, oppure con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, se minorenne. Le persone ultrasessantacinqenni riconosciute con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età non hanno diritto a percepire alcuna provvidenza economica.
Le provvidenze economiche erogate ai cittadini riconosciuti invalidi civili sono le seguenti:
1) assegno mensile o di assistenza
2) indennità di frequenza
3) indennità di accompagnamento
Queste provvidenze sono erogate solo se il cittadino possiede i requisiti, sanitari e socioeconomici, previsti dalla legge. Il requisito sanitario, accertato dall’Azienda Sanitaria Locale di residenza, si riferisce alle condizioni di salute della persona che ne fa richiesta e, in particolare, alle condizioni di cecità, di sordomutismo o di invalidità, valutata facendo riferimento alla percentuale che viene trascritta sul verbale della visita medica effettuata per il riconoscimento di invalidità civile. I requisiti socioeconomici vengono accertati dall’INPS e sono differenti per ciascuna tipologia di provvidenza.
Avvertenza:
Nel linguaggio corrente è usato il termine “pensione” per tutte le prestazioni economiche erogate dall’INPS alle persone con invalidità, ma solo alcune di queste sono indicate come “pensione” dalle norme vigenti. Sono pensioni solo le prestazioni finalizzate a compensare la mancanza di un reddito personale e sono quindi vincolate a specifici criteri di reddito.
L’assegno mensile o di assistenza, pur essendo anch’esso una prestazione che ha la finalità di compensare la mancanza di un reddito personale, si differenzia dalla pensione di inabilità perché erogata a persone con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74% ma inferiore al 100% (invalidità civile parziale) e regolarmente iscritta nelle liste speciali del Centro per l’Impiego (ex ufficio di collocamento).
I LIMITI DI REDDITO
Tipo di prestazione | Limite di reddito personale annuo | Importo mensile | |
---|---|---|---|
Invalidi civili | Assegno di assistenza | € 4.480,38 | € 279,47 |
Invalidi civili | Indennità di frequenza minori | € 4.480,38 | € 279,47 |
Invalidi civili | Pensione di inabilità | € 16.532,10 | € 279,47 |
Invalidi civili | Indennità di accompagnamento | senza limite | € 512,34 |
Lavoratori con Drepanocitosi o Talassemia Major | Indennità art. 39 Legge 448/2001 | senza limite | € 501,89 |
RINNOVO PRESTAZIONI PENSIONI INVALIDITA’ CIVILE PER L’ANNO 2016 Fonte dati INPS
I REQUISITI PER OTTENERE LE PROVVIDENZE ECONOMICHE
Tutte le provvidenze economiche riconosciute alle persone invalide civili, cieche civili e sordomute sono erogate se questi soggetti possiedono i requisiti previsti dalle leggi che, ad eccezione della residenza in Italia, sono differenti per ciascuna provvidenza.
La cittadinanza:
Rispetto al requisito della cittadinanza italiana le norme relative ai cittadini stranieri provenienti da paesi extracomunitari o da paesi dell’Unione europea hanno determinato un progressivo allargamento del diritto a percepire le provvidenze economiche a favore di cittadini stranieri purché essi siano residenti sul territorio nazionale e con invalidità accertata dall’Azienda Sanitaria Locale di residenza.
Ai cittadini provenienti da paesi dell’Unione europea residenti sul territorio nazionale, cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire provvidenze economiche dall’Azienda Sanitaria Locale e dall’INPS competenti per territorio di residenza, vengono erogate le provvidenze economiche con le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
Ai cittadini stranieri provenienti da paesi extracomunitari residenti sul territorio nazionale, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, sono riconosciuti gli stessi diritti dei cittadini provenienti dai paesi dell’Unione europea solo se titolari della carta di soggiorno. La carta di soggiorno è rilasciata solo se sussistono specifici requisiti previsti dalla normativa di settore e se il cittadino straniero soggiorna regolarmente sul territorio italiano da almeno 6 anni.
Le condizioni di salute:
Le condizioni di salute sono valutate sulla base del certificato di invalidità, cecità o sordomutismo, rilasciato dalla Commissione medica, dal quale risulta una condizione di invalidità, correlata all’età della persona invalida, che determina il requisito sanitario per ottenere le provvidenze economiche. La condizione e la percentuale di invalidità sono valutate in base ad una tabella approvata con Decreto del Ministero della Sanità.
Variazione delle condizioni di salute. Le condizioni di salute possono modificarsi nel corso degli anni: in questi casi è necessario richiedere un nuovo accertamento di invalidità all’A.S.L. di residenza. La procedura è la stessa con la sola differenza che qualora si sia verificato un peggioramento delle condizioni di salute, deve essere specificato, sul modulo di domanda, che si tratta di aggravamento. L’aggravamento della condizione di salute può determinare anche una modifica della provvidenza economica erogata.
Morte dell’interessato. Nel caso di morte dell’interessato è necessario che gli eredi provvedano a comunicare al più presto all’INPS il decesso del titolare della provvidenza. Gli eredi hanno diritto a ricevere i ratei maturati, ma non ancora riscossi. Se il titolare non aveva ancora iniziato a percepire la provvidenza è sufficiente che gli eredi presentino una dichiarazione dalla quale risulti il decesso dell’interessato. Se il titolare aveva già iniziato a percepire la provvidenza è necessario che gli eredi presentino una dichiarazione dalla quale risulti il decesso dell’interessato ed il libretto della pensione o di altra provvidenza e non vadano a ritirare quanto eventualmente versato sul conto corrente o a disposizione presso l’ufficio postale successivamente al decesso del titolare del libretto.
L’età:
La pensione e l’assegno mensile erogati agli invalidi civili, l’indennità di frequenza è corrisposta solo ai minorenni.
Il minorenne riconosciuto invalido civile o sordomuto che percepisce l’indennità di frequenza o di comunicazione o l’indennità di accompagnamento poco prima di compiere 18 anni (un mese prima) deve presentare una domanda di riconoscimento di invalidità civile per sottoporsi a visita medica dopo la quale riceverà un verbale con l’indicazione della percentuale di invalidità ed eventuali provvidenze economiche.
Al compimento dei 65 anni, la persona già dichiarata invalida civile o sordomuta che percepisce una provvidenza economica vedrà automaticamente convertire la propria pensione o il proprio assegno in pensione sociale. In tal caso non viene meno il diritto all’indennità di accompagnamento o di comunicazione se già riconosciuto. Se le condizioni di salute lo rendono necessario, l’ultrasessantacinquenne, già riconosciuto dalla Commissione medica dell’A.S.L. di residenza, parzialmente invalido, può sempre presentare una domanda di aggravamento dalla quale può determinarsi il diritto all’indennità di accompagnamento.
Il reddito:
Per le pensioni, l’assegno mensile e l’indennità di frequenza è previsto un limite di reddito al di sopra del quale non si ha diritto alla provvidenza, che varia a seconda della provvidenza cui si ha diritto.
Tale limite non è previsto per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento e le analoghe indennità dovute per cecità e sordomutismo. Il reddito cui si deve fare riferimento è quello della sola persona interessata relativo all’anno precedente confrontato con il limite dell’anno in corso. Sul modulo inviato dall’INPS è comunque richiesto di indicare anche i redditi dell’eventuale coniuge al fine di verificare le condizioni per ottenere eventuali maggiorazioni.
Variazione del reddito:
Coloro che non ottengono la provvidenza economica perché non possiedono il requisito riferito al reddito, possono, anche in un momento successivo, maturare le condizioni reddituali per avere diritto alla provvidenza economica.
Qualsiasi modificazione del reddito deve essere comunicata alla sede INPS che ha il compito di compiere gli accertamenti del caso e, se necessario, chiederà all’interessato di sottoporsi a nuova visita medica. Nel caso di riduzione del reddito per perdita di lavoro o altri motivi, se il livello del reddito è compatibile, l’INPS provvede all’erogazione della provvidenza.
PROCEDURE E NORME COMUNI PER OTTENERE LE PROVVIDENZE ECONOMICHE
Gli accertamenti sanitari:
Le provvidenze economiche sono erogate solo a coloro che sono stati riconosciuti “invalidi civili”, “ciechi civili” o “sordomuti” dalla Commissione medica competente dell’A.S.L di residenza della persona interessata. Le commissioni mediche, a seguito di specifica domanda dell’interessato, verificano le condizioni e la presenza di una o più patologie tali da determinare una condizione di permanente di cecità, di sordomutismo oppure di invalidità.
A partire dal 1994, l’accertamento sanitario per il riconoscimento dell’invalidità civile e della condizione di “persona handicappata ai sensi della legge 104/92 “viene richiesto all’A.S.L. di residenza su apposito modulo, con il quale viene anche fatta richiesta per l’eventuale provvidenza economica.
Se l’accertamento sanitario determina il riconoscimento di una condizione di cecità, sordomutismo oppure di invalidità civile correlata ad una riduzione della capacità lavorativa tale da comportare l’eventuale erogazione di una provvidenza economica, la Commissione medica provvede ad inviare d’ufficio alla sede INPS di competenza l’esito della visita. Oltre al riconoscimento di invalidità, di cecità o sordomutismo, per ciascuna delle provvidenze indicate sopra, è necessario possedere altri requisiti non sanitari, ad esempio essere iscritti nelle liste speciali del collocamento oppure avere un reddito inferiore ad una certa cifra.
La concessione e l’erogazione
La concessione e l’erogazione delle provvidenze economiche a favore dei cittadini riconosciuti invalidi civili ciechi civili o sordomuti sono competenza dell’INPS.
Gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati dall’INPS a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono corrisposti in rate mensili anticipate scadenti il primo giorno o il giorno successivo se festivo, e con un unico pagamento, qualora il beneficiario sia anche titolare di altri trattamenti economici erogati a titolo diverso (ad esempio pensione da lavoro, reversibilità, ecc.).
Se con la visita viene accertata una condizione di invalidità tale da determinare il diritto ad una provvidenza economica, la Commissione medica comunica alla sede INPS di competenza territoriale l’esito della visita. L’INPS, ricevuta la comunicazione dalla A.S.L., provvederà ad inviare per posta all’interessato la richiesta di altra documentazione che serve per accertare altri requisiti socioeconomici ed eventuali incompatibilità.
La procedura prevede l’invio all’interessato di moduli da compilare e sottoscrivere nei quali è richiesto di dichiarare specifiche condizioni personali necessarie per effettuare la valutazione da parte dell’INPS.
I moduli devono essere successivamente rispediti all’INPS di competenza territoriale entro 60 giorni dal ricevimento. Ricevute le informazioni richieste l’INPS provvede alla verifica dei requisiti e comunica all’interessato la concessione oppure la non concessione della o delle provvidenze economiche mediante lettera e, nel caso di concessione, gli importi relativi a quanto dovuto.
Gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono erogati dall’INPS e sono corrisposti in rate mensili anticipate, il primo giorno o il giorno successivo se festivo. Qualora il beneficiario sia anche titolare di altri trattamenti economici erogati a titolo diverso (ad esempio pensione da lavoro, reversibilità, ecc.) le provvidenze sono corrisposte con un unico pagamento.
Firma dell’interessato impossibilitato a firmare o giuridicamente incapace:
La documentazione richiesta dall’INPS, così come qualsiasi altro documento, deve essere firmata dall’interessato. Nel caso la persona sia momentaneamente impossibilitata a firmare per motivi di salute la documentazione può essere sottoscritta dal coniuge o da un parente entro il terzo grado. Se il cittadino si trova nell’impossibilità permanente di firmare i moduli richiesti perché analfabeta o impossibilitato a firmare per motivi fisici (es. non muove le braccia), deve presentare personalmente la documentazione oppure recarsi all’anagrafe. In tal caso deve esibire un documento di identità in corso di validità affinché l’impiegato, dell’INPS o dell’anagrafe, possa accertare l’identità dell’interessato ed indicare, in calce alla domanda, la motivazione dell’impossibilità a sottoscrivere. Non è più possibile far sottoscrivere la dichiarazione da due testimoni perché tale procedura è stata abrogata. Se la persona è minorenne o interdetta, la dichiarazione deve essere firmata, per conto dell’interessato, dal suo rappresentante legale, del quale occorre specificare la qualifica (legale rappresentate o tutore). Nel caso di minorenni, normalmente, i genitori sono rappresentanti legali del figlio.
Se il cittadino è stato dichiarato inabilitato i moduli devono essere firmati dall’interessato con l’assistenza del curatore.
Nel caso in cui il disabile sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o sia minorenne deve essere allegata alla documentazione anche una dichiarazione del tutore, del curatore o del rappresentante legale dalla quale siano evidenziati i dati anagrafici ed il rapporto giuridico con l’interessato (tutore, curatore o genitore) e gli estremi del provvedimento giudiziario o dell’atto notarile di nomina del tutore o del curatore. La nomina di un nuovo tutore o curatore in un momento successivo alla concessione della provvidenza deve essere segnalata alla sede INPS competente.
Decorrenza
Le provvidenze economiche decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla A.S.L. o a partire dalla data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie. In ogni caso, al momento del primo versamento, si ricevono tutti gli arretrati maturati. Nel caso di assegno mensile, trattandosi di una provvidenza per la quale è necessaria l’iscrizione nelle liste speciali del Centro per l’Impiego, la decorrenza parte dal mese successivo alla presentazione della domanda se l’interessato provvede ad iscriversi nelle liste entro un mese dal ricevimento del verbale di invalidità. In caso contrario decorre dal mese successivo all’iscrizione. Gli assegni, le pensioni e le indennità erogate dall’INPS a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono corrisposti in rate mensili anticipate, il primo giorno o il giorno successivo non festivo del mese.
Il ricorso
Nel caso in cui l’INPS, accertata la mancanza di uno o più requisiti di natura socioeconomica, comunichi all’interessato la mancata concessione della o delle provvidenze è possibile presentare, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell’INPS competente per territorio. In caso di esito negativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale davanti al giudice ordinario (Tribunale – Sezione Lavoro).
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE
Il cittadino può scegliere la modalità di pagamento che preferisce per ricevere la provvidenza economica.
In particolare, è prevista la possibilità di scegliere tra la riscossione dell’importo dovuto presso un ufficio postale oppure il versamento dello stesso importo su un conto corrente bancario. La scelta della modalità di pagamento deve essere effettuata sui moduli inviati dall’INPS successivamente al ricevimento del verbale della visita medico-legale (certificato di invalidità). Qualora il beneficiario sia titolare di più provvidenze economiche o pensioni erogate a titolo diverso dall’INPS, il pagamento delle stesse è effettuato in un’unica soluzione.
Ufficio postale ed eventuale delega:
Se l’interessato sceglie la riscossione tramite l’ufficio postale, può recarsi personalmente a riscuotere oppure delegare una persona di sua fiducia a provvedere al suo posto; in questo caso è necessario compilare un modulo di delega. La firma sul modulo di delega deve essere autenticata, ovvero sottoscritta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco (impiegato dell’anagrafe). L’autenticazione consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. L’ufficio postale può consegnare il denaro solo alla persona il cui nome risulta sul mandato di pagamento o, in caso di delega, alla persona delegata che si presenti con il libretto dell’invalido ed un proprio documento. L’eventuale revoca della delega, cambiamento del delegato oppure variazione dell’ufficio postale di riferimento devono essere comunicati tempestivamente alla sede INPS competente.
Accredito su conto corrente bancario o postale:
Un’alternativa alla riscossione in posta è il versamento sul conto corrente bancario, per il quale è necessario compilare l’apposito modulo inviato dall’INPS, in carta semplice, senza necessità di autenticare la firma. Il modulo deve essere compilato dall’interessato o dal suo tutore, nella parte anagrafica e dalla banca nella parte in cui vengono richieste le informazioni sull’Azienda di Credito.
Le comunicazioni inerenti il cambiamento di conto corrente o di Istituto di Credito devono essere tempestivamente inviate alla sede INPS competente.
Il conto corrente deve essere intestato all’interessato e può essere cointestato.